
Tutti i datori di lavoro di aziende in cui vengono utilizzati strumenti LASER devono avere cura di effettuare una valutazione del rischio specifica, per prevenire incidenti e infortuni a danno degli operatori addetti e di chiunque si trovi in prossimità della strumentazione.
La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali coerenti, all’interno delle quali sono collocati i LASER, prevede l’analisi della tipologia di strumentazione presente, in particolare per quanto riguarda la classe del LASER e le sue specifiche tecniche, lo studio degli ambienti in cui lo strumento è collocato e le modalità di utilizzo.
A seguito di questa attenta valutazione, svolta da un professionista esperto, sarà possibile elaborare un piano di gestione del rischio.
Qualora ci siano LASER di Classe 3 oppure 4, ad esempio, il datore di lavoro dovrà provvedere alla nomina di un esperto per la sicurezza dello strumento. Nello specifico si tratterà del seguente professionista:
- Nelle aziende del settore sanitario, l’esperto prende il nome di Addetto Sicurezza Laser (ASL)
- Nelle altre aziende, l’esperto sarà il Tecnico Sicurezza Laser (TSL).
Chi è il Tecnico/Addetto Sicurezza Laser?
Nelle aziende con LASER di classe 3B o LASER di classe 4, il datore di lavoro nomina un ASL/TSL. Si tratta di un esperto in grado di gestire gli aspetti di sicurezza connessi alla presenza ed utilizzo degli strumenti, mettendo in pratica tutte le buone prassi indicate dal produttore dell’apparecchio nella documentazione obbligatoria. Il Tecnico/Addetto provvederà inoltre a indicare l’eventuale necessità di una Zona Laser Controllata, verificandone la rispondenza ai requisiti tecnici, e la presenza e adeguatezza dei DPI previsti per gli utilizzatori (e non solo!) degli strumenti.
Questo esperto si occuperà anche di predisporre la documentazione di sicurezza aziendale, le procedure di verifica e manutenzione sulla strumentazione, nonché di visitare regolarmente gli ambienti di lavoro per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, il posizionamento delle macchine in conformità con le procedure ed evidenzia la presenza di non conformità nella gestione della sicurezza.
Chi deve nominare un Tecnico/Addetto Sicurezza Laser?
Chiunque possieda nel proprio ambiente di lavoro un laser in classe 3B o 4, deve necessariamente individuare un TSL/ASL ai sensi dell’art. 181, co. 2 del D. Lgs 81/08. Il ruolo può essere coperto.
Questa tipologia di strumenti è presente in un gran numero di settori lavorativi, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- Settore sanitario (fisioterapia, oftalmologia, ginecologia, odontoiatria…)
- Settore estetico
- Settore dell’arte e intrattenimento (restauro, effetti speciali e giochi di luce)
- Laboratori di ricerca (spettrometria, spettroscopia)
- Settore industriale (telecomunicazioni, lavorazioni tipo taglio, saldatura, incisione)
Tutti i laser sono pericolosi?
Ovviamente no! L’utilizzo dei LASER avviene anche in strumentazione che non presenta profili di rischio per le caratteristiche del flusso luminoso e/o dell’accessibilità dello stesso all’occhio e alla pelle degli operatori. Ad esempio, è basato su laser il funzionamento di lettori di dischi ottici, stampanti, lettori di codici a barre…
È, comunque, opportuno tener conto delle diverse sorgenti che possono essere presenti, aver cura di esaminarne la documentazione di sicurezza e le etichette presenti, al fine di comprendere i potenziali rischi ed implementare tutte le misure di controllo necessarie.