
La movimentazione manuale dei carichi è uno dei rischi che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare ai sensi degli artt. 167 e 168 del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Ma che cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi?
Il D.lgs 81/2008 ci fornisce specifica definizione ovvero “operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso – lombari”.
La normativa vigente indica anche la norma tecnica, ovvero la ISO 11228, parti 1-2-3, da utilizzare come criterio di riferimento per il calcolo del rischio ed alla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da applicare.
In particolare la parte 2 della ISO 11228 fornisce indicazioni circa la valutazione del rischio connesso ad operazioni di traino e spinta svolte da un lavoratore che applica una forza per spostare un oggetto in modo manuale, di solito rappresentato da un carrello o un transpallet manuale.
La metodologia prevede, quindi, l’utilizzo di uno strumento, il dinamometro, per calcolare sia la forza iniziale, ovvero la forza applicata dal lavoratore per mettere in movimento un oggetto, sia la forza di mantenimento ovvero la forza applicata dall’operatore per mantenere un oggetto in movimento.
L’utilizzo di tabelle psicofisiche, riportate all’interno della norma tecnica, permette di individuare i valori di riferimento accettabili della forza iniziale e di mantenimento in funzione delle seguenti variabili:
altezza delle mani al punto di applicazione forza
distanza percorsa
frequenza dei compiti di movimentazione
differenza di genere
L’applicazione di quanto di cui sopra permetteranno di calcolare gli indici di esposizione relativamente sia alla forza iniziale che alla forza di mantenimento; in particolare:
I.M (forza iniziale) = forza iniziale misurata/forza iniziale raccomandata
I.M. (forza di mantenimento) = forza di mantenimento misurata/forza di mantenimento raccomandata
Di seguito tabella indicante il livello di rischio e le eventuali misure di prevenzione e protezione da applicare secondo al valore di indice riscontrato, ovvero:
Snook e Ciriello – Valutazione del Rischio | |
L’indice sintetico di rischio è 0,75 (ravvisabile come area verde) | la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento |
L’indice sintetico di rischio è compreso tra 0,76 e 1,25 (ravvisabile come area gialla) | la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l’11% e il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. |
L’indice sintetico di rischio è > 1,25 (ravvisabile come area rossa) | La situazione può comportare un rischio per quote rilevanti di soggetti e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice e con tale criterio dovrebbe essere programmata la priorità degli interventi di bonifica |
L’indice sintetico di rischio è maggiore di 3 (ravvisabile come area viola) | Per situazioni con indice maggiore di 3 vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione; l’intervento è comunque necessario e non a lungo procastinabile anche con indici compresi tra 1,25 e 3 |
La metodologia Snook e Ciriello trova larga applicazione, quindi, in tutte quelle attività in cui gli addetti come mansione specifica fanno uso di carrelli e/o transpallet manuali; di seguito solo qualche esempio maggiormente esemplificativo ma non ovviamente esaustivo di tutte le casistiche possibili:
Settore alberghiero – spostamento carrelli per pulizie e/o biancheria
Settore alberghiero – spostamento carrelli bagagli
Settore ospedaliero – spostamento barelle
Settore ospedaliero – spostamento carrozzine pazienti
Settore ristorazione – spostamento carrelli vivande
Settore logistica – spostamento carrelli/transpallet stoccaggio merce
Settore trasporti – spostamento carrelli spostamento merce
Cosa accade qualora il datore di lavoro non esegua una corretta analisi del rischio?
Il Testo Unico D.lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 170 il seguente regime sanzionatorio:
arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 168 “Obblighi del datore di lavoro”;
inoltre è da sottolineare che l’applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione da parte dell’organizzazione finalizzate alla riduzione del rischio stesso permette anche la riduzione della probabilità di malattie professionali tra i lavoratori stessi.