
In seguito alla diffusione del nuovo coronavirus, tutte le attività lavorative svolte insieme ad altri espongono i lavoratori al rischio biologico, con la direttiva UE n. 2020/739, la “sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV – 2) è stata inserita nell’elenco degli agenti biologici di cui alla direttiva CE n. 2000/54.
Valutazione rischio biologico, gli agenti biologici
Per “agente biologico” si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
A diversi agenti biologici corrispondono specifici rischi di infezione, il decreto legislativo n. 81/2008 ne stabilisce la classificazione:
- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
La valutazione del rischio biologico, come fare
Il datore di lavoro deve considerare diversi aspetti, relativamente agli agenti biologici di interesse ed alle caratteristiche di attività e lavoratori e deve provvedere ad una valutazione del rischio biologico:
- classificazione degli agenti biologici
- malattie correlate
- effetti allergici e tossici
- patologie del lavoratore
- attività a rischio di esposizione ad agenti biologici e numero di lavoratori addetti
- generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- metodi e procedure lavorative adottate, misure preventive e protettive applicate
- programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico
Valutazione rischio biologico, la prevenzione
Nel caso in cui l’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici sia inevitabile, il datore di lavoro deve ridurla al minimo.
- Formazione
Il lavoratore deve essere informato sui rischi per la salute connessi agli agenti biologici utilizzati ed adeguatamente formato sulle precauzioni da prendere per evitare l’esposizione e sulle misure igieniche
- Misure tecniche e procedurali
La progettazione dei processi lavorativi deve tenere in considerazione tale necessità e, a tal fine, devono essere forniti ai lavoratori dispositivi di protezione individuali idonei.
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, e a definire le procedure per la manipolazione ed il trasporto di agenti biologici, in condizioni di sicurezza, all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
Negli ambienti di lavoro è utilizzata una segnaletica specifica con per informare i lavoratori del rischio biologico:
Sono definite le procedure di emergenza in caso di incidenti e posizionati cartelli ben visibili che informino i lavoratori sulle procedure da attuare in caso di infortunio o incidente.
- Misure igieniche
Per la protezione dei lavoratori, il datore di lavoro deve garantire che:
- i servizi siano sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle
- i lavoratori abbiano a disposizione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli altri abiti
- i dispositivi di protezione individuale, ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo
- gli indumenti di lavoro e protettivi e possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti