
Gli agenti chimici sono tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
Le attività che comportano la presenza di agenti chimici sono quelle in cui è previsto il loro utilizzo in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
Il rischio chimico, quindi, è una componente imprescindibile per un gran numero di attività lavorative, per questa ragione è definito in maniera molto stringente dalla legge, che rende obbligatorie misure di prevenzione e protezione dei lavoratori molto precise.
Valutazione rischio chimico, definizioni
La legge definisce nel dettaglio gli agenti chimici e li classifica in base al livello di pericolosità:
- agenti chimici pericolosi: rientrano in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003, esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro
Valutazione rischio chimico: la valutazione del rischio
Spetta al datore di lavoro, che determina preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro e considera i seguenti aspetti:
- le loro proprietà pericolose
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
- il livello, il modo e la durata della esposizione
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui agli allegati XXXVIII e XXXIX del decreto legislativo n. 81/2008
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese
Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

