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Valutazione rischio da movimenti ripetitivi

By 26 Agosto 2019Ottobre 31st, 2023Sicurezza sul Lavoro4 min read
valutazione movimenti ripetitivi sito

Il Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede al Titolo VI l’analisi e valutazione dei rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi.

In particolare la norma tecnica UNI ISO 11228 parte terza – Sovraccarico degli arti superiori in attività di movimentazione di bassi carichi ad alte frequenze – il cui riferimento si trova all’Allegato XXXIII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. fornisce gli strumenti necessari per la valutazione del rischio derivante da attività di movimenti ripetuti ovvero, appunto, ad alta frequenza.

Il datore di lavoro di addetti la cui mansione implica esposizione a movimenti ripetitivi ha, quindi, obbligo di valutare l’entità di tale rischio in modo tale da individuare le migliori misure di prevenzione e protezione tali da tutelare la salute dei lavoratori e, quindi, prevenire eventuali malattie professionali correlate.

La metodologia riportata all’interno della norma tecnica in oggetto e, ad oggi, utilizzata per l’analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in attività di movimenti ripetuti, prende il nome di OCRA;  essa permette, quindi, di calcolare l’indice sintetico di esposizione OCRA Index – Occupational Repetitive Actions Index il quale, cosi come anche l’indice di sollevamento derivante dall’applicazione della metodologia NIOSH, individua la fascia di rischio cui il lavoratore risulta essere esposto secondo la tabella di seguito:

 

fasce di rischio movimenti ripetitivi

Ma quali sono esempi di attività che prevedono esposizione a movimenti ripetitivi e, quindi, applicazione della metodologia OCRA?

Per essere esposti a movimenti ripetitivi è necessario ripetere durante il proprio turno di lavoro una serie di azioni che costituiscono, appunto, un cosiddetto “ciclo” ripetuto n. volte durante la giornata di lavoro.

Pensiamo ad esempio al gruppo omogeneo di “cassiere di supermercato” che n. volte al giorno passa i prodotti in cassa ripetendo con il braccio sempre le stesse azioni; ovviamente il ciclo, in questo caso, inizia e finisce, tra un cliente ed un altro.

Oppure in lavanderia l’addetto che svolge attività di “stireria di vestiti”; anche in questo caso l’utilizzo del ferro da stiro con movimenti ripetuti nel tempo implica un’esposizione a tale rischio.

Ulteriori esempi su altre tipologie di attività possono essere rappresentati in cucina da coloro che si occupano del taglio verdure, o che utilizzano l’affettatrice, come anche al bar il barista nell’utilizzo della macchina del caffè.

Ma anche, in aziende di produzione, sono spesso presenti lavoratori esposti a movimenti ripetitivi come, ad esempio, l’addetto che effettua una serie di azioni ripetute ad inizio e/o fine linea come l’apertura di contenitori ed inserimento di prodotti all’interno.

L’applicazione della metodologia OCRA implica una conoscenza alquanto precisa di alcune variabili, come ad esempio:

  • Orario di inizio e fine turno
  • La presenza di pausa pasto e/o eventuali altre pause di lavoro
  • Individuazione del tempo di lavoro dedicato a movimenti ripetitivi rispetto ad eventuali altre attività in cui l’operatore non risulta essere esposto a movimenti ripetitivi
  • Il numero di azioni che costituiscono un ciclo che poi viene ripetuto n. volte dall’operatore durante il turno di lavoro
  • La posizione del braccio rispetto al piano di lavoro e della mano (capire se viene utilizzata con apertura palmata o posizione “pinch”)
  • Se nello svolgimento di attività ripetitiva vengono utilizzati eventuali strumenti di lavoro oppure se si tratta di lavori ad alta precisione

Come si evince dalla tabella di cui sopra l’organizzazione, in base al risultato ottenuto, avrà l’obbligo di applicare misure di prevenzione e protezione tali da ridurre l’entità del rischio stesso soprattutto qualora l’indice di esposizione preveda una fascia di rischio di colore rosso e/o viola.

Numerose sono infatti le malattie professionali legate anche all’esposizione a movimenti ripetitivi basti pensare tra le più diffuse e conosciute al tunnel carpale e al cosiddetto “dito a scatto”.

In caso di mancata valutazione del rischio sono previste sanzioni in capo al datore di lavoro?

La risposta è .

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 170 arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di mancata valutazione del rischio e corretta applicazione di tutte le misure volta alla riduzione del rischio stesso.

Per ulteriori approfondimenti relativi alle malattie professionali si rimanda alla pagina INAIL in cui viene riportato elenco malattie professionali con indicazione del rischio collegato: https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_150169.pdf

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