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Valutazione rischio elettrico, obblighi e metodologia d’indagine

By 14 Giugno 2021Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro3 min read
rischio elettrico

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i lavoratori dai rischi di natura elettrica connessi all’impiego di materiali, apparecchiature ed impianti elettrici. Le specifiche sono stabilite al capo III del decreto legislativo n. 81/2008.

Valutazione del rischio elettrico: a quali rischi fa riferimento?

Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai rischi derivanti da:

  • contatti elettrici diretti;
  • contatti elettrici indiretti;
  • innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • innesco di esplosioni;
  • fulminazione diretta ed indiretta;
  • sovratensioni;
  • altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili

Il datore di lavoro esegue una valutazione del rischio elettrico considerando le condizioni e le caratteristiche specifiche de lavoro e le eventuali interferenze, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Valutazione del rischio elettrico, gli impianti

La valutazione del rischio è basata anche sulla tipologia di sistemi elettrici: B

  • sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
  • sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
  • sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Conseguentemente, sono previste le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi.

Valutazione del rischio elettrico, la sicurezza

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette.

Sono stabilite, alla tabella 1 dell’allegato IX del decreto legislativo n. 81/2008 le distanze di sicurezza che devono essere rispettate, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Sono adottati adeguati dispositivi tecnici: interruttori, differenziali, barriere fisiche, misuratori di tensione, utilizzo di materiali isolanti. La manutenzione degli impianti è svolta secondo le pertinenti norme tecniche. garantita la manutenzione degli impianti secondo le pertinenti norme tecniche.

Ai lavoratori è garantita la fornitura dei dispositivi di protezione individuali: calzature e indumenti antistatici, visiera e guanti isolanti, e l’opportuna formazione.

Valutazione del rischio elettrico, i lavori sotto tensione

È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali attività sono consentine nei casi in cui le tensioni su  cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

  1. i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
  2. l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività

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