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Vibrazioni meccaniche: classificazione, tipologie, rischi

By 30 Agosto 2021Luglio 4th, 2022Sicurezza sul Lavoro5 min read
vibrazioni meccaniche

In Italia l’esposizione professionale a vibrazioni meccaniche è stata regolamentata per la prima volta dal decreto legislativo n. 187/2005 di attuazione della direttiva vibrazioni 2002/44/CE. Il decreto è stato successivamente incorporato nel testo unico per la sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

Ciò nonostante, numerosi aspetti tecnici e metodologici riguardanti la corretta valutazione del rischio vibrazioni, sono rimasti aperti. L’INAIL ha recentemente pubblicato le nuove linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni.

Come per tutti gli agenti fisici, l’esposizione del lavoratore è trasversale: sono esposti a vibrazioni i lavoratori che utilizzano, per le loro attività: trapani a percussione, scalpellatori e scrostatori, seghe circolari, motoseghe, decespugliatori, chiodatrici, ruspe, pale meccaniche, escavatori, perforatori, carrelli elevatori, trasporti su strada e rotaia.

Vibrazioni meccaniche, classificazione

Nel contesto del loro potenziale impatto sulla salute dei soggetti lavorativamente esposti, le vibrazioni meccaniche vengono misurate e tipicamente quantificate mediante la quantità cinematica ‘accelerazione’. Due elementi cardine dell’accelerazione sono rappresentati dalla frequenza e dall’intensità: la prima è espressa in Hertz (Hz), la seconda è definita in base al valore quadratico medio (root mean square o r.m.s.) dell’ampiezza ed espressa in m/s2.

Il decreto legislativo n. 81/2008 classifica le vibrazioni meccaniche in:

  • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  • vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

Ai fini della classificazione, è considerato anche il tipo di esposizione:

  • esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
  • esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Vibrazioni meccaniche, quali rischi?

Il lavoratore esposto a vibrazioni può sviluppare patologie a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni. Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Per la valutazione, si considerano il tipo di attività svolta e le informazioni sull’entità delle vibrazioni per le attrezzature nelle particolari condizioni d’uso, reperibili nelle banche date di ISPESL e Regioni o presso i fornitori.

Il datore di lavoro garantisce anche la misurazione delle vibrazioni, con specifiche attrezzature e metodologie definite nell’allegato XXXV del decreto legislativo n. 81/2008. I metodi possono includere la campionatura, e devono tenere in considerazione le caratteristiche delle vibrazioni da misurare, i fattori ambientali e le caratteristiche dell’apparecchio di misurazione conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001). Nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano e l’esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori.

Valori limite di esposizione e valori d’azione

Il decreto legislativo n. 81/ 2008 stabilisce le seguenti soglie:

  • per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

  • per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Vibrazioni meccaniche, la valutazione dei rischi

Il datore di lavoro considera i seguenti elementi:

  • livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati
  • eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
  • eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  • esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
  • prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
  • condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
  • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Misure di prevenzione e protezione

Quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare:

  • altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • attrezzature di lavoro che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  • attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  • informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

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