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Vino: nuove pratiche enologiche e limiti di alcuni componenti

By 22 Gennaio 2018Luglio 19th, 2022Sicurezza Alimentare3 min read
nuove pratiche enologiche

Importanti novità interessano il mondo del vino, nello specifico riguardano la disciplina di due pratiche enologiche e la definizione di limiti minimi e massimi di diverse sostanze.

nuovo regolamento vino

Queste modifiche derivano dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale italiana del Reg. delegato (UE) 2017/1961, che va a modificare il Reg (CE) n. 606/2009.

Il nuovo Regolamento europeo disciplina due pratiche enologiche:

  1. l’uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite durante la filtrazione dei vini chiarificati al fine di ridurre il contenuto di alcune sostanze responsabili dell’alterazione dell’odore del vino, gli aloanisoli.
  2. il trattamento con poliaspartato di potassio.

Lo scopo dell’aggiunta di poliaspartato di potassio ai vini è contribuire alla stabilizzazione tartarica mediante un dosaggio che non deve essere superiore a 10 g/hL, pena un aumento della torbidità del vino.
Il Legislatore europeo ha ritenuto opportuno autorizzare queste due nuove pratiche enologiche allo “scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi”.

A tal fine il poliaspartato di potassio è stato prima introdotto nell’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti con una modifica (Reg. (UE) 2017/1399) all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e successivamente introdotto come pratica enologica.

Un’altra importante norma, stavolta italiana, ha interessato il mondo del vino nel secondo semestre del 2017.

Si tratta del Decreto 10 agosto 2017 “Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238”.

Il Decreto 10 agosto 2017 è stato emanato di concerto dai Ministeri agricoltura e salute in accordo a quanto previsto dalla succitata legge, nata con l’intento di riorganizzare in un testo unico la complessa ed eterogenea normativa di settore.

Con tale provvedimento sono stati definiti i limiti minimi e massimi di diverse sostanze nelle diverse tipologie di vino destinate al diretto consumo.

In particolare sono stati stabiliti i limiti massimi di: arsenico (0,2 mg/l), acido borico (80 mg/l), cadmio (0,01 mg/l), acido citrico (1 g/l), rame (1 mg/l), dietilen glicole (10 mg/l), etilen glicole (10 mg/l) malvidin diglucoside (15 mg/l), natamicina (5 μg/l), vinilpirrolidone (10 μg/l), vinilimidazolo (10 μg/l), pirrolidone (25 μg/l),  imidazolo (150 μg/l) propilen glicole (150 mg/l, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l),  argento (0,1 mg/l), zinco (5 mg/l).

Rispetto al contenuto massimo di alcune sostanze il Decreto 10 agosto 2017 ha stabilito che:

 

L’estratto non riduttore non sia inferiore a:

– 13 grammi per litro per i vini bianchi;
– 15 grammi per litro per i vini rosati;
– 18 grammi per litro per i vini rossi;
– 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
– 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
– 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati.

 

Le ceneri non siano inferiori a:

– 1 grammo per litro per i vini bianchi;
– 1,2 grammi per litro per i vini rosati;
– 1,5 grammi per litro per i vini rossi;
– 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
– 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;
– 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
– 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

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