Indipendentemente dalla gravità dell’illecito commesso in campo agroalimentare potrà scattare l’ammonizione da parte degli organi di controllo.
A stabilire l’ampliamento dei casi in cui è ammessa la diffida è la è la circolare del Mipaaf del 21 agosto 2014 n. 1377.
I controllori pertanto potranno applicare la diffida non solo per le violazioni alimentari di lieve entità, cosa che lasciava spazio ad una certa discrezionalità da parte degli organi repressione frodi del Ministero delle politiche agricole.
Ora, senza distinzione tra illecito più o meno, grave il responsabile del danno potrà evitare la sanzione se sanerà le conseguenze dannose e pericolose dell’illecito ed adempirà a quanto richiesto entro 20 giorni dal ricevimento della diffida.
Con la circolare del Ministero delle politiche agricole intervenuta a chiarimento del decreto competitività (dl 91/2014 cosiddetto “Campolibero”) convertito con modifiche nella legge 116/2014 vengono dunque aggiornate le indicazioni precedentemente fornite dall’ICQRF in materia di controlli agroalimentari di cui avevamo dato notizia nel nostro articolo sulle semplificazioni dei controlli del settore alimentare.
I requisiti per la diffida sono due: la violazione deve essere sanabile ed essere avvenuta per la prima volta.
Nei successivi cinque anni non sarà però applicabile un’altra diffida per la stessa violazione.
Per sanabili si intendono violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate e gli errori o omissioni regolarizzate
Rimangono esclusi gli illeciti che prevedono altre sanzioni amministrative non pecuniarie come ad esempio la chiusura anche temporanea dello stabilimento o la sospensione dal diritto di utilizzare le denominazione protetta.
Possibilità di pagamenti in misura ridotta:
E’ previsto inoltre un pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi in campo agroalimentare nel caso la violazione sia stata contestata prima dell’entrata in vigore del decreto competitività purché venga trasmessa la quietanza entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2014).