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La visita medica preventiva può essere svolta a discrezione del datore di lavoro. L’articolo 26 del decreto legislativo n. 106/2009 stabilisce che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti delle ASL.

Tale disposizione integra l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008 relativo alla sorveglianza sanitaria. Per effetto dell’integrazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria rientrano quindi:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti di cui all’articolo 18 della legge n. 196/1997, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo svolga attività con la suddetta strumentazione.

Un apposito interpello al Ministero del lavoro ha sollevato dubbi sulla necessità della sorveglianza sanitaria per le attività che coinvolgano minorenni, come per esempio quelle di alternanza scuola-lavoro.  Il Ministero ha chiarito che non sussiste obbligo di visita di cui all’articolo 8 della legge 977/1967 quando non c’è un rapporto di lavoro. Stagisti e studenti minorenni dovranno quindi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Visita medica preventiva, a cosa serve

Il datore di lavoro può appurare, con tale visita, se il lavoratore è idoneo a svolgere la specifica mansione o attività che gli sarà assegnata. La valutazione medica permette di escludere eventuali problemi. Il lavoratore è informato delle valutazioni del medico e può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, presentare ricorso all’organo all’ organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca.

La visita medica preventiva può essere valutata per attività particolari, come quella di movimentazione manuale dei carichi o quelle per le quali ci si espone ad agenti fisici o chimici.

Visita medica preventiva: infortuni ed interruzione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore si assenti, per un periodo superiore ai sessanta giorni, per motivi di salute non riconducibili ad una gravidanza, il datore di lavoro dovrà ripetere la visita medica (visita straordinaria).

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successivo reintegro del datore di lavoro, la normativa non è chiara ma si considera comunque necessaria una nuova visita, soprattutto nel caso in cui il lavoratore svolta attività diverse.

Fonte | sitiarcheologici.lavoro.gov.it

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