I corsi di formazione per RSPP, i cui contenuti sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2006 e del 7 luglio 2016, si compongono dei seguenti moduli:
- Modulo A della durata di 28 ore: corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP, erogabile anche in modalità eLearning e propedeutico per l’accesso agli altri moduli;
- Modulo B della durata di 48 ore: corso comune a tutti i settori produttivi, erogabile solo in presenza. Coloro che vogliono ricoprire l’incarico di RSPP in specifici settori dovranno frequentare, oltre al modulo B comune, anche dei moduli di specializzazione:
- SP1 – agricoltura e Pesca di 12 ore;
- SP2 – cave e costruzioni di 16 ore;
- SP3 – Sanità residenziale di 12 ore;
- SP4 – chimico-petrolchimico di 16 ore.
- Modulo C della durata di 24 ore: è finalizzato all’acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali, erogabile solo in presenza.
Qualora sia il datore di lavoro a ricoprire il ruolo di RSPP, è necessario avere una formazione costante e adeguata sui rischi e le misure di sicurezza da adottare nel luogo di lavoro. I corsi di formazione sono fondamentali per l’apprendimento e la verifica delle conoscenze acquisite, in linea con la natura dei rischi presenti.
È compito del datore di lavoro assicurarsi che la formazione del RSPP sia sempre aggiornata e che sappia valutare in modo preciso i rischi specifici del luogo di lavoro. Solo così sarà possibile garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti
Il datore di lavoro che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve altresì rispettare l’obbligo di mantenere allineata la propria preparazione all’avanzamento normativo, attraverso corsi che gli permettano di aggiornarsi periodicamente, almeno ogni cinque anni.
La mancata formazione o aggiornamento del RSPP da parte del datore di lavoro che ricopra tale incarico è punita con sanzioni pecuniarie da 3071 € a 7862 € o addirittura con l’arresto da 3 a 6 mesi.
RICHIEDI UNA CONSULENZA PER RSPP
Per ricoprire il ruolo di ASPP, il soggetto è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione secondo quanto sancito dall’accordo del 26 gennaio 2006 e in successiva fase dall’accordo Stato-Regioni del luglio 2012, aggiornato poi il 7 luglio 2016 con l’approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nello specifico, l’ASPP deve seguire il seguente percorso formativo:
- MODULO A della durata di 28 ore: è un credito formativo permanente, per cui una volta acquisito non è necessario procedere ad aggiornamenti. Esso poi propedeutico ai successivi moduli formativi.
- MODULO B della durata di 48 ore: questo modulo, chiamato anche modulo B comune, consente di approfondire le tematiche inerenti alla valutazione dei rischi. I contenuti sono mirati a far conseguire le competenze necessarie allo sviluppo di capacità di individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti in ambito lavorativo, capacità di identificare le idonee misure di prevenzione e protezione e le competenze relative alla selezione e progettazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.
Oltre a questi moduli, l’ASPP è tenuto a effettuare un aggiornamento periodico di 20 ore ogni 5 anni, per affinare le competenze già acquisite, approfondire le conoscenze e mantenerle aggiornate in base all’evoluzione sia legislativa che tecnica.