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Rumore e inquinamento acustico: le valutazioni da fare

By 29 Maggio 2017Luglio 25th, 2022Sicurezza Ambientale9 min read
Inquinamento Acustico

Quando si organizzano esibizioni di gruppi dal vivo, eventi estivi o semplici serate di karaoke, i livelli di rumore vanno valutati per evitare le sanzioni.

Ma chi deve farlo e come?

Il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora consentiti nei locali e stabilisce gli obblighi per i gestori in relazione alla verifica di tali livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione.

All’interno del Decreto sono inoltre precisate le modalità con cui i gestori devono eseguire la verifica, per la quale devono avvalersi di un tecnico competente iscritto agli elenchi redatti dalle Regioni dei Tecnici Competenti in Acustica.

Sono tenuti all’osservanza delle norme le seguenti tipologie di esercizio:

  • luoghi di pubblico spettacolo;
  • luoghi d’intrattenimento danzante;
  • circoli privati;
  • qualunque esercizio pubblico che utilizza impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.

L’osservanza del regolamento è previsto in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico di pertinenza delle tipologie sopra elencate, sia al chiuso, sia all’aperto.

Non si applica alle manifestazioni temporanee o mobili di cui all’art. 6 della Legge 447/95, che sono altrimenti regolamentate.

Nella tabella seguente vengono riportati i limiti massimi di Pressione Sonora (LASmax) e di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato“A” (LAeq).

I valori in tabella sono riferiti al tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico e in tale ambito sono da intendersi come valori limite da rispettare sempre e in qualunque circostanza. Il superamento di essi costituisce una contravvenzione alle disposizioni del decreto in oggetto.

limite pressione sonora

Un aspetto molto importante, chiarito all’interno del Decreto, è che il gestore è tenuto alla verifica dei livelli di Pressione Sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione.

Inoltre il Decreto all’art. 3 comma 3 precisa che i soggetti diversi dai gestori, che utilizzano autonomamente gli impianti e che con questi non hanno rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata (per esempio liberi professionisti), rispondono in solido con i gestori delle violazioni previste dal regolamento.

Entrambe le figure devono quindi rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo, in cui i gruppi utilizzano autonomamente gli impianti sostituendoli eventualmente, spostandoli o modificandoli con l’introduzione di nuovi elementi.

In base al comma 2 il gestore è anche tenuto a effettuare una nuova verifica dopo ogni modifica o riparazione dell’impianto elettroacustico presente all’interno del locale.

Relativamente alla potenzialità del complesso di dispositivi di amplificazione e diffusione sonora presenti all’interno del locale, sono previsti due livelli diversi di adempimenti:

  • verifica dei livelli di pressione sonora per impianti non idonei/idonei al superamento dei limiti;
  • interventi di adeguamento degli impianti.

 

Per “Impianti non idonei a superare i limiti” si intendono quegli impianti (usati per esempio per musica da sottofondo) la cui potenzialità è così modesta che i limiti della tabella riportata in precedenza non possono essere superati in qualunque circostanza e in qualunque punto all’interno dell’area accessibile al pubblico.

Per poter determinare se l’impianto non supera i limiti, il tecnico competente, incaricato dal gestore, deve eseguire le misurazioni a locale vuoto.

Per l’esecuzione delle misure deve:

  • riprodurre un segnale sonoro corrispondente a “rumore rosa” mediante apposito generatore
  • usare un metodo equivalente;
  • regolare l’impianto alla massima emissione “senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento”;
  • individuare il punto di massimo LAeq all’altezza dal pavimento di 1,6 (± 0,1 m);
  • eseguire la relativa misurazione per un tempo d’integrazione di almeno sessanta secondi.

Se il valore misurato è inferiore a 95 dBA il tecnico può dichiarare che l’impianto non è idoneo a superare i limiti consentiti.

A conclusione delle operazioni di verifica del livello di pressione acustica, il tecnico competente redigerà una relazione tecnica che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Data, ora, luogo dei rilievi e, se il luogo è all’aperto, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento misurate con apposita strumentazione
  • Elenco dettagliato dei componenti dell’impianto (marca, modello e numero di serie) corredato delle impostazioni delle regolazioni usate per le misurazioni.

(Si può provvedere all’inserimento di fotografie atte a rappresentare in modo chiaro e distinguibile la posizione e l’identificazione dei componenti).

  • Elenco della strumentazione impiegata per i rilievi (conforme alle specifiche EN 60651/1994 e EN 60804/1994) corredata dei certificati di taratura (in copia) in corso di validità (due anni) di tutta la catena di misura (fonometro integratore, microfono, calibratore).
  • Valori numerici e/o grafici dei LAeq rilevati e tempi di misura.
  • Planimetria del luogo su cui sia indicato chiaramente l’area di libero accesso al pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei LAeq.
  • Elenco nominativo delle persone che hanno presenziato alle operazioni di misura.
  • Le conclusioni con la dichiarazione che l’impianto è “inidoneo a superare i limiti consentiti”.
  • Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misurazioni.

A seguito delle verifiche eseguite dal Tecnico Competente in Acustica, il gestore del locale e gli eventuali soggetti che usano autonomamente gli impianti redigono apposita dichiarazione sostitutiva che l’impianto è “inidoneo a superare i limiti consentiti”.

La dichiarazione, insieme alla relazione del tecnico competente, deve essere conservata a cura del gestore all’interno del locale e deve essere esibita su richiesta alle autorità preposte ai controlli.

Per “Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti” si intendono gli impianti che hanno la potenzialità di superare i limiti della tabella riportata in precedenza.

Il Tecnico Competente in Acustica, deve porsi nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell’impianto.

I limiti da rispettare si riferiscono ai due parametri LASmax e LAeq.

Visto che i valori dei due parametri LASmax e LAeq, per uno stesso ambiente, non sono tra loro correlati, ma dipendono dal brano eseguito, nasce l’esigenza da parte del tecnico competente, di eseguire le misure durante la riproduzione di brani con differente dinamica al fine di verificare il più oneroso per i due parametri.

È a discrezione del tecnico competente, anche su indicazione del personale del locale e del gestore, scegliere i brani più indicativi (segnali sonori) che possono produrre i superamenti dei limiti di tabella.

Il Tecnico può decidere arbitrariamente se effettuare le misure con il locale vuoto o con il locale pieno di pubblico (in questo secondo caso deve prendere in considerazione il rumore antropico generato dagli avventori).

La verifica finale del rispetto dei limiti, sia di LASmax che di LAeq, deve comunque essere eseguita durante la normale attività, nei momenti in cui il locale è più affollato,perché queste potrebbero essere le condizioni più gravose e quelle in cui avvengono i controlli.

A locale vuoto le operazioni da eseguire preliminarmente sono le seguenti:

  • si regola l’impianto “nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale”. Occorre qui porsi nella condizione peggiore e quindi impostare un livello congruente con la potenza massima dell’impianto senza che vi sia distorsione;
  • si scelgono una serie di brani con dinamica musicale diversa e per ognuno di essi si riproduce un pezzo per 3 minuti e si misura il livello massimo ponderato A, con costante di tempo slow nel punto o nei punti del locale di maggior pressione acustica, a un’altezza dal pavimento di 1,6 (± 0,1m);
  • Si misura anche il livello equivalente e si verifica, tra i brani riprodotti, quello più gravoso per questo parametro. Tale brano sarà quello con cui si effettuerà la mappatura degli LAeq e il calcolo di LAeq con una durata della misura di almeno 60 secondi.

Durante il tempo di funzionamento dell’impianto, nel periodo di apertura al pubblico in qualsiasi momento, dovrà essere rispettato il limite LAeq pari a 95 dBA misurato per tempi brevi, dell’ordine di almeno un minuto, in diversi punti del locale.

Se vengono rispettati i seguenti limiti:

LAsmax <102 dBA e LAeq <95 dBA

allora l’impianto può essere dichiarato potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, ma la regolazione effettuata è corretta.

A conclusione delle operazioni di verifica del livello di pressione acustica, il tecnico competente redigerà una relazione tecnica che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Data, ora, luogo dei rilievi e, se il luogo è all’aperto, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento misurate con apposita strumentazione
  • Elenco dettagliato dei componenti dell’impianto (marca, modello e numero di serie) corredato delle impostazioni delle regolazioni usate per le misurazioni.

(Si può provvedere all’inserimento di fotografie atte a rappresentare in modo chiaro e distinguibile la posizione e l’identificazione dei componenti).

  • Elenco dei brani musicali o altri segnali sonori prescelti, utilizzati per la sonorizzazione del locale nelle fasi di verifica.
  • Elenco della strumentazione impiegata per i rilievi (conforme alle specifiche EN 60651/1994 e EN 60804/1994) corredata dei certificati di taratura (in copia) in corso di validità (due anni) di tutta la catena di misura (fonometro integratore, microfono, calibratore).
  • Valori numerici e/o grafici dei LAeq rilevati e tempi di misura.
  • Planimetria del luogo su cui sia indicato chiaramente l’area di libero accesso al pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei LAeq.
  • Elenco nominativo delle persone che hanno presenziato alle operazioni di misura.
  • Le conclusioni con la dichiarazione che l’impianto è “inidoneo a superare i limiti consentiti”.
  • Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misurazioni.

Anche in questo caso il gestore del locale, e gli eventuali soggetti che usano autonomamente gli impianti, redigono apposita dichiarazione sostitutiva che l’impianto è “potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, ma che questi sono rispettati”.

La dichiarazione, insieme alla relazione del tecnico competente, deve essere conservata a cura del gestore all’interno del locale e deve essere esibita su richiesta alle autorità preposte ai controlli.

Nel caso in cui sia necessario effettuare degli interventi di adeguamento atti ad assicurare sempre e in qualunque circostanza il rispetto dei limiti massimi consentiti, Il Tecnico Competente in acustica indica gli interventi da eseguire e il gestore li mette in atto.

Il Tecnico è quindi responsabile della qualità e dell’efficacia delle prescrizioni,

il gestore è responsabile della effettiva attuazione di queste.

 

Le operazioni di misura da parte del Tecnico Competente in Acustica devono essere effettuate nel seguente modo:

  • le misurazioni devono essere eseguite a un’altezza di 1.6 (±0.1) m sul livello del piano di calpestio;
  • i microfoni devono essere montati su appositi sostegni e collegati al fonometro con cavi di lunghezza tali da consentire agli operatori di porsi a una distanza non inferiore a 3 m dai microfoni stessi;
  • nel caso più frequente in cui i diffusori sonori contribuenti ai livelli di pressione sonora siano più di uno, e/o quando l’ambiente in cui si eseguono le misure è confinato (campo riverberante) devono essere usati microfoni a “incidenza casuale”; nel caso meno frequente in cui vi è presenza di un solo diffusore sonoro (unica sorgente) e in ambienti all’aperto possono usarsi microfoni da “campo libero” e diretti verso la sorgente sonora.

 

In conclusione ricordiamo inoltre che il rispetto dei limiti relativi al presente decreto non esclude l’obbligo da parte del gestore del rispetto dei limiti di inquinamento all’esterno del locale ed è quindi preferibile una periodica verifica dei limiti di immissione sonora, al fine di evitare spiacevoli provvedimenti da parte dell’organo di controllo.

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